Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 16/12/1992 n. 495

2 . Nelle strade extraurbane ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia, le aree di fermata devono essere ubicate in posizione tale che distino tra loro almeno 50 m, in posizione anticipata l'una rispetto all'altra, secondo il rispettivo senso di marcia.

3 . Nei centri abitati e sulle strade extraurbane le fermate dei veicoli di cui al comma primo, situate in corrispondenza delle aree di intersezione, sono poste, di massima, dopo l'area di intersezione, ad una distanza non minore di 20 m.. Se il numero delle linee e la frequenza delle corse causa accumulo dei mezzi in modo da costituire intralcio per l'area di intersezione, la fermata deve essere anticipata ad almeno 10 m dalla soglia dell'intersezione.

4 . Quando è necessario predisporre una fermata nel tratto immediatamente seguente o precedente una curva, salvo il caso di ubicazione dell'area di fermata in apposita piazzola di sosta esterna alla carreggiata, l'ente proprietario della strada dovrà determinare, caso per caso e con molta cura, la distanza più opportuna della fermata dalla curva stessa, così da evitare che il sorpasso di un autobus fermo risulti pericoloso.

5 . Nei centri abitati le aree di fermata non devono essere collocate a fianco di quelle tranviarie provviste di salvagente a meno che lo spazio tra i bordi contigui del salvagente e dei marciapiedi sia di almeno 6 m.. In ogni caso, le aree di fermata, ove possibile, devono essere collocate in spazi esterni alla carreggiata, dotati di agevoli raccordi di entrata e uscita.

6 . Lungo le strade extraurbane, dove le fermate degli autobus, dei filobus e degli scuolabus possono costituire intralcio o pericolo per la circolazione, per la ristrettezza della carreggiata stradale, si devono prevedere, di massima, apposite piazzole di fermata fuori della carreggiata. Le piazzole di fermata devono avere una larghezza minima di 3 m in corrispondenza della fermata e una lunghezza minima di 12 m.. Inoltre, dovranno essere provviste di raccordi di entrata e uscita di lunghezza minima di 30 m (fig. V.2). Le piazzole di fermata devono essere completate da un marciapiede o apposita isola rialzata, opportunamente attrezzati, per la sosta dei passeggeri in attesa.

7 . Le fermate degli autobus di cui al presente articolo devono essere effettuate esclusivamente nelle zone indicate nei commi che precedono, in modo da evitare che i passeggeri in salita o in discesa dai mezzi impegnino la carreggiata, diminuendo la capacità della strada ed intralciando il traffico sulla stessa.

Art. 353. (art. 158 cod. Str.) (fermata e sosta dei veicoli)

1 . Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando ciò possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione.

2 . Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei bloccaruote.

3 . Il veicolo in sosta deve avere il motore spento.

Art. 354. (art. 159 cod. Str.) (concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti)

1 . Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana o di altro stato membro della cee;

B) età non inferiore ad anni 21;

C) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o misure di prevenzione;

D) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;

E) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;

F) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;

G) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del codice civile per un massimale che verrà determinato con decreto del ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella gazzetta ufficiale della repubblica.

2 . Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal ministro dei trasporti di concerto con il ministro dei lavori pubblici.

3 . Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma quarto, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 397.

4 . È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purchè muniti di apposito contrassegno.

Art. 355. (art. 159 cod. Str.) (attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli)

1 . L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'articolo 159, comma terzo, del codice deve avere le seguenti caratteristiche:

A) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai vari tipi di ruota;

B) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è sgonfio;

C) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;

D) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, né il pneumatico;

E) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;

F) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;

G) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri;

H) non superare il peso complessivo di 30 kg;

I) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.

2 . I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma primo sono soggetti ad omologazione rilasciata dal ministero dei lavori pubblici - ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalità di applicazione dello stesso attrezzo.

3 . Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e la indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.

4 . Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma quarto, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 398.

5 . È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purchè muniti di apposito contrassegno.

Art. 356. (art. 161 cod. Str.) (ingombro della carreggiata)

1 . Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non è possibile rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o più segnali del tipo previsto dall'articolo 162 del codice a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo dell'incidente.

2 . Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in:

A) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto dall'articolo 162 del codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata;

B) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non è stato posto il segnale;

C) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale.

3 . Nei casi previsti dai commi primo e secondo, i conducenti o i passeggeri dei veicoli interessati sono tenuti, nel più breve tempo possibile, ad avvertire l'organo di polizia stradale più vicino al luogo dell'incidente.

Art. 357. (art. 162 cod. Str.) (presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo)

1 . Tutti i veicoli indicati dall'articolo 54 del codice, fermi su una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati, a termine dell'articolo 162, comma primo, del codice, quando si verifichino le seguenti circostanze:

A) di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente visibili a una distanza di 100 m da parte del conducente di un veicolo sopraggiungente da tergo;

B) di notte, per il veicolo, quando manchino o siano insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, situate sul veicolo, ovvero in ogni caso di caduta del carico dal veicolo stesso.

2 . Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma primo e dell'articolo 162, comma primo, del codice, è imposto il presegnalamento, l'utente deve porre il segnale sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo od all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di almeno 50 m, tale che in ogni circostanza, esso possa essere pienamente visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il segnale va collocato nella posizione più idonea per essere avvistato.

3 . Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall'ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono.

4 . L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della cessazione della sosta o, comunque, dell'ingombro.

Art. 358. (art. 162 cod. Str.) (tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo)

1 . Il segnale mobile di pericolo indicato nello articolo 162, comma secondo, del codice riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale altri pericoli di cui all'articolo 103 (fig. Ii.35).

2 . Il segnale deve essere maneggevole, solido, durevole e deve essere munito di apposito sostegno che ne consenta lo stabile appoggio sul piano stradale e tale da impedire il ribaltamento del segnale sotto l'azione del vento o dello spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito.

3 . Il ministero dei lavori pubblici omologa i tipi di segnale mobile di pericolo con le procedure previste all'articolo 192.

4 . Sono ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati negli altri stati della comunità economica europea nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 27 della commissione economica per l'europa dell'organizzazione delle nazioni unite.

 

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